Il regime previdenziale italiano prevede che alcune tipologie di lavoro gravose ed usuranti siano meritevoli di alcuni benefici previdenziali. In questa categoria figura la cd. gente di mare, cioè i lavoratori del settore marittimo, la cui tutela è oggi in gran parte disciplinata dalla legge n. 413/1984.
Coloro che operano stabilmente a bordo delle navi ed in alcuni servizi collegati, rispetto alla generalità dei lavoratori, possono usufruire di alcuni benefici previdenziali, che interessano prestazioni sia pensionistiche che non pensionistiche. Perché la norma ha previsto questi benefici? Perché il lavoratore marittimo è un lavoratore atipico, in quanto nonostante termini le sue ore di lavoro, egli risiede stabilmente sul posto di lavoro per un periodo di 4/6 mesi, 24 ore al giorno, senza poter tornare fisicamente alla sua abitazione e alla sua famiglia.
Agevolazioni pensionistiche
Nonostante le pensioni e le altre prestazioni della gente di mare siano ormai liquidate come la generalità delle pensioni dei lavoratori dipendenti, esse mantengono alcune peculiarità, come il prolungamento, e l’anticipazione della pensione di vecchiaia e l’indennità di malattia
Il prolungamento
L’articolo 24 della legge n. 413/1984, limitatamente ai periodi di imbarco certificati dalle locali Capitanerie di Porto, stabilisce che il periodo utile ai fini del requisito pensionistico possa venir aumentato di un ulteriore periodo, corrispondente ai giorni di sabato, domenica, ai giorni festivi e di ferie. Il marittimo ha la possibilità di rinunciare a questo beneficio, quando il prolungamento non sia necessario per il raggiungimento del requisito pensionistico e quando il calcolo finale della pensione risultasse sfavorevole per effetto della diluizione della retribuzione imponibile su un periodo di tempo più lungo.
La pensione anticipata di vecchiaia
Prima della cd. Riforma Fornero, i marittimi maturavano il diritto alla pensione anticipata a 55 anni e con 20 anni di contributi (se svolti per metà con servizio di macchina). La suddetta riforma ha innalzato i limiti di età anche a questi lavoratori portandoli a 59 anni e agganciando anche loro al meccanismo della cd. speranza di vita.
Pensione ordinaria e privilegiata per inabilità alla navigazione
I marittimi conseguono il diritto a queste prestazioni se vengono riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione. Essi devono far valere nel primo caso dieci anni di contribuzione marittima, di cui almeno uno nell’ultimo decennio, oppure nel secondo caso se l’inidoneità è dipesa dal servizio.
Indennità di malattia
Coloro che si ammalano durante l’imbarco oppure entro 28 giorni dallo sbarco hanno diritto invece ad uno specifico trattamento di malattia, superiore sia come durata che come importo a quello previsto per la generalità dei lavoratori, dato che l’importo viene calcolato dall’Inps su una retribuzione contrattuale più alta. La prestazione può essere erogata anche per un anno, prorogabile per ulteriori periodi, su decisione di una Commissione medica costituita presso le Capitanerie di Porto.
I piloti dei porti
Nella categoria dei lavoratori marittimi, esistono dei lavoratori che svolgono una fondamentale funzione nell’ambito portuale: i Piloti del porto. Senza la loro attività, svolta per tutte le 24 ore in ogni condizione meteorologica possibile, sarebbe inibita per le navi la possibilità di attracco nel porto di arrivo e di partenza.
Viste le pericolose modalità di esecuzione, l’attività lavorativa ha dei naturali limiti al suo svolgimento connessi con le condizioni fisiche del Pilota e con la sua età.
Approfondiamo l’argomento con un addetto ai lavori che ricopre la carica di Vicepresidente nazionale della Fedepiloti, Fabio Pagano.
La prevista agevolazione di anticipare la pensione è legata principalmente alla particolarità del nostro lavoro. Infatti, da quando è nato il “pilotaggio”, il pilota non ha mai avuto vita facile, perché nel corso del tempo non si è mai trovato un sistema alternativo per lo svolgimento delle operazioni di imbarco o sbarco dalla nave. Esse continuano a svolgersi da sempre con l’accesso alla nave in navigazione, dall’esterno, attraverso una scaletta a pioli chiamata “Biscaggina o Biscaglina”. Risulta evidente la rischiosità di questa operazione, dato che la salita o la discesa avvengono in velocità, su una parete in verticale di circa 10 mt., attraverso l’ausilio di un’imbarcazione veloce accostata, denominata “pilotina”.
Negli anni si sono adottati vari espedienti per ridurre al minimo le conseguenze di una caduta o quantomeno il recupero del naufrago, come l’adozione di salvagenti e di strumentazione che in caso di caduta in mare aiuti le ricerche. Statisticamente però, il pilota quando cade “muore” e se riesce a salvarsi, se non miracolato, subisce gravissime conseguenze. Per questo l’arruolamento nei piloti tramite concorso pubblico avviene in età giovane, con un’età compresa tra i 27 anni e i 42 anni. L’avvicinamento al pilotaggio non può infatti che avvenire con un giusto compromesso tra un periodo di formazione precedente a bordo delle navi ed il possesso di una fondamentale prestanza fisica, necessaria per poter affrontare un futuro mestiere pieno di insidie e pericoli, ma allo stesso tempo anche affascinante!
Il pensiero di Fabio Pagano è senz’altro condivisibile. I pericoli, il rischio intrinseco dell’attività, le notti in mare in condizioni meteorologiche avverse, non sarebbero infatti sostenibili con il passare degli anni, se tutte queste cose non fossero accompagnate dalla passione per il mare e per questo mestiere.
Alessandro Tanzi

